ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ

Rivalutazione per l’anno 2010 della misura degli assegni e dei requisiti economici
 

IL SINDACO

Visto l’art.65 comma 4 della legge 23 dicembre 1998,n.448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell’art.74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (assegno di maternità);
Vista la G.U. n.37 del 15-02-2010- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (ISTAT)-Rivalutazione per l’anno 2010 della misura degli assegni e dei requisiti economici;


RENDE NOTO

che con effetto dal 1 gennaio 2010 i nuovi importi delle prestazioni sociali di cui all’art.65, comma 4 della legge 23/12/1998 n.448 e dell’art.74 del Decreto L.gs. 26/03/2001, n.151 da applicarsi per l’anno 2010 sono:

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’assegno per il nucleo familiare, ai sensi dell’art.65, c.4 della legge 23/12/1998 n.448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2010, in favore dei  nuclei familiari composti da cittadini residenti o comunitari residenti nel territorio dello Stato è pari, nella misura intera, a Euro 129,79  per 13 mensilità.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori è pari a Euro 23.362,70 (Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/1998 e art.65 della legge n.448/1998).
La domanda, corredata dalla situazione di famiglia e dalla dichiarazione sostitutiva unica, comprovante le condizioni economiche del nucleo familiare al 31/12/2009 va presentata al Comune di Apice entro il 31/01/2011.


ASSEGNO DI MATERNITÀ

L’assegno mensile di maternità , ai sensi dell’art.74 della legge 26/03/2001 n.151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2010, per nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 01/01/2010 al 31/12/2010, a favore delle madri cittadine italiane residenti o comunitarie o, in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art.9 del D.L. n.286/1998, residenti nel territorio dello Stato, che non beneficiano di trattamenti economici o previdenziale di maternità, per l’astensione obbligatoria, a carico del datore di lavoro o dell’INPS o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento, è pari a Euro 311,27 se spettante nella misura intera.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti è pari a Euro 32.448,22;
La domanda va corredata da situazione di famiglia e dalla dichiarazione sostitutiva unica, comprovante le condizioni economiche del nucleo familiare al 31/12/2009 e va presentata al Comune di Apice entro 6 (sei) mesi dalla data del parto.
Per nuclei familiari, con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Legs.vo 109 del 31/03/1998, dal DPCM n,305 del 21/07/1999 e dal DPCM 337 del 25/05/2001.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini che ritengono di possedere i requisiti al fine di ottenere il diritto all’assegno, di rivolgersi, per ogni informazione, presso il competente Ufficio di Segreteria - sig.ra Maria Concetta Bove - Coordinatore e Responsabile del Procedimento.

Apice, 03/03/2010
Prot. n. 3669

IL SINDACO
dott.ssa Ida Antonietta Albanese

 

 

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